Possono essere richiesti due tipi di autorizzazione al trasporto:
- TIPO 1 Attestato di autorizzazione dei trasportatori per viaggi della durata massima di 8 ore
- TIPO 2 Attestato di autorizzazione dei trasportatori per viaggi della durata superiore alle 8 ore
L’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione è la ATS territorialmente competente sulla sede operativa del trasportatore.
Gli attestati autorizzativi sono da considerarsi provvisori, il numero definitivo di autorizzazione potrà essere assegnato non appena il Ministero avrà istituito apposita banca dati.
Autorizzazione Tipo 1
Per poter ottenere un autorizzazione di Tipo 1 (brevi viaggi) il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi idonei. A tal fine, in Regione Lombardia, deve provvedere a presentare all’ATS competente sulla sede operativa del trasportatore apposita AUTOCERTIFICAZIONE su modello disponibile nel box documenti.
Autorizzazione Tipo 2
Per poter ottenere un’autorizzazione di Tipo 2 (lunghi viaggi) il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi omologati. Il certificato di omologazione per mezzi di trasporto su strada per viaggi della durata superiore alle 8 ore, previsto dall’art. 18 del regolamento 1/2005, va inteso come certificato di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale, anch’esso va richiesto alla ATS territorialmente competente in ragione della sede operativa del trasportatore.
Tali mezzi devono, infatti, garantire particolari requisiti tra i quali il Sistema di navigazione obbligatorio.
I mezzi di trasporto su strada che, sul territorio nazionale, raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere esonerati dell’obbligo del certificato di omologazione; devono comunque possedere i requisiti superiori previsti dal Regolamento per gli automezzi che effettuano lunghi viaggi (superiori alle 8 ore).
Per viaggi superiori alle 8 ore tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (*) e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito “Giornale di viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.
(*) In conformità alla Dir. 90/427 si intendono per EQUIDI REGISTRATI solo animali iscritti a libri genealogici (a titolo esemplificativo sul passaporto devono essere riportati i dati dei genitori), per tale categoria di animali, oltre all’esonero dal giornale di viaggio, sono previste specifiche deroghe.
Il Certificato di Idoneità al trasporto, previsto dall'art 6 comma 5 del Regolamento 1/2005 è obbligatorio; i corsi per rilasciare tali certificati possono essere organizzati, anche, da Enti Istituti Associazioni di categoria Associazioni professionali. Tali certificati dovranno, poi, essere "registrati" presso le ATS di residenza del conducente.
Le autorizzazioni al trasporto e le omologazioni hanno validità 5 anni e possono essere previsti limiti in funzione di criteri verificabili durante il trasporto (ad esempio sulle specie e sulle modalità strada, ferrovia etc.).
Il Certificato di Idoneità al trasporto è valido per 10 anni, anche tale certificato può essere limitato a specie o gruppi di determinate specie.