Maternità e lavoro

Ultima modifica: 07/05/2025 alle 12:48

La legge che attualmente regolamenta la materia è il D.Lgs.151 del 26/03/2001, definito “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” .

Al fine di poter essere tutelata dai rischi lavorativi che possono influire sulla gravidanza, ogni lavoratrice è tenuta a comunicare tempestivamente al proprio Datore di Lavoro il suo stato di  gravidanza (art. 6 comma 1 D.Lgs. 151/01).
Il Datore di Lavoro valuta tutti i rischi per la salute delle lavoratrici in età fertile, valutando in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici, processi industriali, movimenti e posture, fatica psicofisica, lavoro notturno (art. 11 D. Lgs. 151/01).

Questa valutazione è parte integrante della valutazione dei rischi ed è effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e con le altre figure che si occupano di sicurezza. L’adempimento è esteso a tutte le aziende, del settore pubblico e di quello privato, con personale (indipendentemente dalla consistenza numerica) subordinato e/o equiparato.

In seguito alla valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve dare un’informazione dettagliata ad ogni donna ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su tutti i rischi presenti in ambito lavorativo e nella mansione svolta, anche in considerazione di una gravidanza, prevedendo interventi di protezione e prevenzione.

In caso di gravidanza il Datore di Lavoro deve spostare la lavoratrice ad una mansione non a rischio e, qualora ciò non fosse possibile, richiedere l’astensione anticipata dal lavoro

 

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