La gestione delle liste e dei tempi d’attesa rappresenta una delle principali criticità dei sistemi sanitari che assicurano ai cittadini la copertura universale delle prestazioni sanitarie.
Per garantire l’erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie nel proprio ambito territoriale, l’ATS stipula con le strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, appositi contratti. L’elenco delle Strutture, suddiviso per tipologia di attività è accessibile ai cittadini dalla pagina dedicata Ricerca Strutture
Per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione delle prestazioni.
Per orientare i cittadini che devono effettuare una prenotazione di visita o prestazione specialistica ambulatoriale di primo accesso, è stato predisposto materiale informativo, disponibile nella sezione documenti:
- GUIDA PRATICA ALLA PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI PRIMO ACCESSO
- LOCANDINA INFORMATIVA
L’accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all’interno di classi di priorità. L’indicazione della Classe di priorità è obbligatoria solo per i primi accessi.
Il medico compila in ogni sua parte l'impegnativa, indicando nell'apposito riquadro la priorità assegnata alla prestazione:
Sono escluse dai tempi di attesa gli screening programmati, gli esami di monitoraggio/controllo o le prestazioni comprese in percorsi diagnostici complessi, le prestazioni pre e post ricovero.
Per conoscere tutte le modalità di prenotazione e i canali attivi, è possibile consultare il portale di prenotazione di Regione Lombardia - Portale prenotazioni - Come prenotare
Vi ricordiamo che:
- per prenotare è necessaria la ricetta, la tessera sanitaria e l’eventuale attestato di esenzione;
- la ricetta vale 365 giorni dalla sua data di compilazione (a partire dalla data di prescrizione, l'utente ha 365 giorni di tempo per prenotare la prestazione);
Attenzione! Nelle more dell'adozione del nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, dal 1° ottobre 2023 la validità delle ricette per visite ed esami è stata temporaneamente portata a sei mesi. Pertanto, in questa fase transitoria, il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno (DGR n. XII/957 del 18 settembre 2023).
- le ricette con urgenze differibili (classe di priorità U), devono essere prenotate entro le 48 ore dal momento della prescrizione (DGR 47675/1999); diversamente l’utente perde il diritto alla tempistica prevista dalla priorità. La ricetta può essere comunque utilizzata per la prenotazione;
- qualora l’utente non accetti, la prima data prospettata entro il tempo di attesa e ne scelga, per motivi personali, una successiva, perde il diritto alla tempistica definita dalla priorità
- Nel caso in cui l’utente non possa più effettuare la prestazione nella data prenotata, è necessario procedere tempestivamente con l’ANNULLAMENTO dell’appuntamento, preferibilmente almeno entro 72 ore dalla data fissata, al fine di consentire a un altro utente di usufruire del posto liberatosi in agenda, e di non incorrere nel pagamento del costo del ticket delle prestazioni NON annullate, comunicandolo tempestivamente alla Struttura dove è in essere la prenotazione, oppure:
- nella Chat Conferma o annulla i tuoi appuntamenti sulla homepage del sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it
- utilizzando la funzione Gestione delle prenotazioni Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online
Se la struttura prescelta non è in grado di garantire il tempo massimo indicato sulla ricetta, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) o al Responsabile Unico Aziendale (RUA) per i tempi di attesa, presente in ogni struttura sanitaria, che saranno in grado di supportare l’utente ricercando sul territorio altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati dalla classe di priorità (DGR n. X/7766 del 17.01.2018).
Diversamente, la struttura erogatrice inizialmente scelta potrà essere chiamata ad erogare, su richiesta del paziente, la prestazione in regime libero professionale, facendosi carico dell’intera tariffa.
La domanda per l’accesso alla prestazione in libera professione con il solo pagamento del ticket da parte del paziente, quando dovuto, deve essere indirizzata direttamente dall’interessato alla Direzione dell’Ente Erogatore dove il paziente ha inizialmente richiesto la prenotazione.
A seguito di criticità registrate in questi mesi in relazione all’attivazione del percorso di tutela dei tempi di attesa, si pone l’attenzione su quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 124/1998 all’art. 3 comma 13, che NON prevede il rimborso della prestazione seguita privatamente, ma dispone quanto segue:
“…. qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato…”.
Ulteriori indicazioni per il cittadino
- è VIETATA la prenotazione presso più Strutture per la medesima prestazione;
- qualora l’utente non accetti, per motivi personali, la prima data che gli viene prospettata dalla Struttura, decade l’obbligo da parte della stessa, di rispettare il tempo massimo previsto dalla classe priorità indicato sulla prescrizione;
- Nel caso di mancato ritiro dei referti delle prestazioni effettuate col Servizio Sanitario Regionale, l’utente è tenuto al pagamento dell’intera prestazione, anche se esente, tranne nel caso in cui abbia consultato il referto in oggetto dal proprio FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico);
- Le Strutture hanno l’obbligo di mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione;
- Per segnalazioni o reclami da trasmette all’ATS consultare la pagina dedicata Ufficio Relazioni con il Pubblico & Ufficio Pubblica Tutela | ATS Milano (ats-milano.it)
- Maggiori informazioni Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (regione.lombardia.it)
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) non eroga prestazioni sanitarie, per questo non è tra i soggetti individuati all’Art. 41 c. 6, Decreto Legislativo n. 33/2013 tenuti all’obbligo della pubblicazione dei tempi di attesa.
In questa pagina sono presenti i risultati dei monitoraggi ex ante delle prestazioni del PGNLA del territorio di competenza, previsti a livello nazionale e regionale, secondo le Linee di indirizzo elaborate dal Sottogruppo Siti WEB dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste d’attesa che prevede la comunicazione dei tempi di attesa, delle prestazioni del PGNLA vigente del territorio di competenza relativi all’ultimo monitoraggio effettuato e i tempi di attesa dell’anno precedente.