Amianto negli ambienti di vita

Pubblicato il 02/09/2022 alle 17:26
Ultima modifica: 29/12/2023 alle 15:00

Chiunque possieda un fabbricato/area, quando rileva la presenza di materiali contenenti amianto nel sito, deve:

  • comunicare alla ATS i dati relativi alla presenza di amianto inoltrando lo specifico modulo di Censimento Regionale (vedere Modulo NA/1 presente nel box documentale) debitamente compilato in ogni sua parte ai fini dell'implementazione del database regionale dedicato; 
  • attuare il programma di controllo e manutenzione, che comprende anche la valutazione dello stato di conservazione dei materiali. 

 

Per indicazioni più specifiche sull'argomento è possibile consultare il documento "Adempimenti da mettere in atto in presenza di amianto" presente nel box documentale. 

E' possibile inoltre consultare le informazioni relative al registro pubblico degli edifici con presenza di amianto (ex art. 5 comma 1 punto a) della L.R. 17/2003), aggiornate a quanto disponibile per gli ultimi cinque anni - la normativa è consultabile nella sezione dedicata.

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