Cosa è necessario fare per aprire un'Unità di Offerta Sociale (UdOS)?

Ultima modifica: 22/01/2026 alle 14:38

L’autorità competente in materia di Unità d’Offerta Sociali (UdOS) è in capo ai Comuni dove l’UdOS è ubicata, ai sensi della Legge Regionale n. 03/08 e s.m.i e della DGR n. 4795/25 di cui si consiglia attenta lettura (vedi sezione "Documenti").

Tale premessa è fondamentale in quanto le fasi di seguito descritte, devono essere condivise con gli uffici preposti dei Comuni e gli Uffici di Piano territorialmente competenti.

Pertanto, si invita il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore, dopo aver appurato che l’attività che vuole aprire sia tra le 20 tipologie di UdOS per le quali è necessario presentare una Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE), a contattare il SUAP del Comune d’ubicazione dell’Unità d’Offerta e l’Ufficio di Piano (UdP), secondo le modalità previste dai siti web dei medesimi enti.

Che cos’è la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE)?

La CPE è l’atto indispensabile per l’esercizio di una Unità d’Offerta sociale regionale.

Essa abilita il Soggetto Gestore ad intraprendere, dalla data dichiarata nella stessa, l’attività dell’Unità d’Offerta e comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del Legale Rappresentante del Gestore della medesima Unità d’Offerta.

Pertanto, è utile controllare, nella sezione "Documenti", l'elenco con le tipologie di UdOS riconosciute da Regione Lombardia tramite DGR n. 4795/25 - Allegato B e le relative normative.

Successivamente:

  1. Contattare il competente SUAP Ufficio del Comune di ubicazione dell’UdOS o, in caso di affidamento della funzione ai Comuni associati, il competente Ufficio di Piano, per descrivere il tuo progetto e chiedere la modulistica per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) come previsto dalla DGR n. 4795/2025, che supera e sostituisce le disposizioni di cui al decreto n. 1254/2010;
  2. Il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore presenta al Comune, o all’Ufficio di Piano competente, la CPE completa degli allegati previsti dalla DGR n. 4795/25. Sarà quindi possibile iniziare ad esercitare l’attività a far tempo dalla data di decorrenza indicata sulla CPE stessa: con la presentazione di tale documentazione viene posta, in capo al Legale Rappresentante, la responsabilità diretta ed esclusiva di quanto dichiarato, autocertificato e sottoscritto;
  3. Il SUAP del Comune, o l’Ufficio di Piano Competente, avvia le verifiche di competenza riguardanti la completezza della CPE e la presenza di tutte le informazioni necessarie fornite dal Soggetto Gestore (vedi paragrafo 2.1.7 dell’Allegato A della DGR n. 4795/25);
  4. Una volta verificato quanto al punto 3, il Comune o Ufficio di Piano se delegato, attiverà ATS per la verifica dei requisiti di esercizio dichiarati posseduti dal Legale Rappresentante;
  5. Al termine delle verifiche di competenza, ATS riferirà al Comune, all’Ufficio di Piano Competente e al Soggetto Gestore l’esito delle stesse.

La CPE deve essere presentata nei seguenti casi:

  1. messa in esercizio di nuova unità d’offerta. Il soggetto gestore, alla data di inizio attività riferita nella CPE, dovrà garantire l’assetto minimo organizzativo anche in assenza di utenza, oltre che tutti i requisiti strutturali ed il soddisfacimento delle norme igienico sanitarie ed alimentari ove pertinenti;
  2. trasferimento in altra sede di unità d’offerta in esercizio, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile;
  3. variazione della capacità ricettiva di unità d’offerta in esercizio, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza;
  4. trasformazione di una unità d’offerta in esercizio in altra tipologia Unità d’Offerta tra quelle individuate da Regione Lombardia;
  5. il subentro di un nuovo Soggetto Gestore;

Si ritiene importante rimandare ai paragrafi 2.1.3 e 2.1.4 dell’allegato A della DGR n. 4795/25, per i casi di non utilizzo della CPE, nello specifico:

  • variazione del Legale Rappresentante del Soggetto Gestore. Nella comunicazione il nuovo legale rappresentante deve dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti ed eleggere il proprio domicilio digitale per le comunicazioni/notifiche connesse all’esercizio dell’unità d’offerta sociale;
  • modifiche nell’articolazione degli spazi (destinazioni d’uso dei locali) che non comportino il mutare né delle condizioni previste dal regolamento d’igiene o di sicurezza dei locali, né della capacità ricettiva autorizzata e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • se l’Ente gestore dell’Unità d’Offerta è il Comune, che gestisce la funzione in ordine alla messa in esercizio delle unità d’offerta sociali, o se l’unità d’offerta è gestita in forma associata dai Comuni cui è affidata la funzione in ordine alla messa in esercizio, n

Inoltre, non occorre presentare CPE, in caso:

  • di sperimentazione di una Unità d’Offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale: in tal caso il Comune di ubicazione dell’attività innovativa prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione;
  • di modifica della denominazione dell’UdOS: è sufficiente una comunicazione scritta al Comune di ubicazione dell'UdO/Ufficio di Piano competente, preferibilmente a mezzo PEC, il quale provvederà ad aggiornare AFAM sociale, la Banca dati di Regione Lombardia in ambito sociale.
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