Cosa è necessario fare per aprire un'Unità di Offerta Sociale (UdOS)?

Pubblicato il 21/11/2023 alle 09:56
Ultima modifica: 24/04/2024 alle 14:15

L’autorità competente in materia di Unità d’Offerta Sociali (UdOS) è in capo ai Comuni dove l’UdOS è ubicata, ai sensi della Legge Regionale n. 03/08 e s.m.i e del Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/10 di cui si consiglia attenta lettura (vedi sezione "Documenti").

Tale premessa è fondamentale in quanto le fasi di seguito descritte, devono essere condivise con i Servizi preposti dei Comuni e gli Uffici di Piano territorialmente competenti.

Pertanto si invita il soggetto gestore nel momento in cui certo che l’attività che vuole aprire sia tra le 20 tipologie di UdOS per le quali è necessario presentare una Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) a contattare il Comune d’ubicazione e l’Ufficio di Piano (UdP) secondo i link riferiti nel web.

Che cos’è la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE)?

La CPE è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle UdOS private e sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione al funzionamento.

La CPE abilità l’ente gestore privato ad intraprendere da subito l’attività dell’UdOS anche se la presentazione della medesima con la dichiarazione del possesso dei requisiti d’esercizio pone in capo al Legale Rappresentante la responsabilità diretta ed esclusiva di quanto dichiarato, autocertificato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante di un Soggetto Gestore è tenuto all’obbligo di redazione, custodia, esibizione di tutti i documenti utili a comprovare il possesso dei requisiti d’esercizio previsti dalla norma e la loro mancanza può determinare conseguenze amministrative previste all’art. 15 della Legge Regionale n. 03/08 e s.m.i già citata.

Pertanto, è utile controllare nella sezione "Documenti" l'elenco con tipologie di UdOS riconosciute da Regione Lombardia e relative normative e successivamente:

  1. Contattare il competente Ufficio del Comune di ubicazione dell’UdOS o, in caso di affidamento della funzione ai Comuni associati, il competente Ufficio di Piano, descrivi il tuo progetto e chiedi la modulistica per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) come previsto dal DDG n. 1254/10.
  2. Il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore presenta al Comune, o all’Ufficio di Piano competente, la CPE completa degli allegati previsti dal DDG n. 1254/10, tra cui la dichiarazione del possesso dei requisiti d’esercizio previsti dalla normativa di riferimento. Sarà quindi possibile iniziare ad esercitare l’attività a far tempo dalla data di decorrenza indicata sulla CPE stessa. 
  3. Il Comune, o l’Ufficio di Piano Competente, avvia le verifiche di competenza riguardanti la completezza della CPE, la presenza di tutte le informazioni necessarie fornite dal soggetto gestore, la presenza della dichiarazione di cui al punto 3 nonché i requisiti soggettivi del legale Rappresentante.
  4. Una volta verificato quanto al punto 4, il Comune o Ufficio di Piano se delegato, attiverà ATS per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio dichiarati dal Legale Rappresentante.
  5. Al termine delle verifiche di competenza, ATS riferirà al Comune, all’Ufficio di Piano Competente, e al Soggetto Gestore l’esito delle stesse.

Si ritiene importante rimandare al titolo 1.3 del DDG 1254/10, per i casi di non utilizzo della CPE, nello specifico:

    1. modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore del soggetto gestore: purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti, sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l’annotazione negli atti esistenti;
    2. l’Ente gestore dell’unità d’offerta è il Comune che gestisce anche la funzione in ordine alle CPE: in tal caso il dirigente competente adotta apposito provvedimento in cui prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
    3. l’unità d’offerta è gestita in forma associata dai Comuni cui è affidata anche la funzione in ordine alla CPE: in tal caso la comunicazione è sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
    4. sperimentazione di una unità d’offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale: in tal caso il Comune di ubicazione dell’attività innovativa prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione.

Inoltre non è necessario presentare CPE nel caso di modifica della denominazione dell’UdOS a riguardo è sufficiente una comunicazione scritta preferibilmente a mezzo pec al Comune/UdP che provvederà ad aggiornare AFAM sociale Banca dati di Regione Lombardia in ambito sociale.

Per informazioni
Indirizzo mail
VigilanzaSociale@ats-milano.it