Il commercio di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano è regolamentato in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
Paesi dell’Unione Europea (Scambi)
Devono essere rispettate le stesse norme previste per il commercio in ambito nazionale e più precisamente:
Paesi terzi (Esportazioni)
I singoli Stati stabiliscono distintamente i requisiti e le procedure per l’esportazione, in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti. In alcuni casi i requisiti richiesti sono frutto di accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea ed il Paese di destinazione delle esportazioni.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per il commercio nella Unione Europea e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi Regolamento (CE) n. 853/2004).
Di seguito indicazioni utili per le imprese del territorio per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.
Le modalità operative per la gestione delle liste degli stabilimenti abilitati all’export verso Paesi Terzi sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.
Ricertificazione annuale per mantenimento stabilimento in liste export