Accesso agli atti

Pubblicato il 24/06/2021 alle 11:56
Ultima modifica: 25/09/2023 alle 11:37

Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti, alle informazioni ed ai documenti amministrativi formati dall'ATS o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa stessa.

L’ordinamento giuridico prevede principalmente tre istituti dei quali è possibile avvalersi per accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ossia l’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato. Esistono inoltre tipologie di accesso derivanti da normative speciali, relative all’accesso alla documentazione sanitaria, alle informazioni ambientali, agli atti delle procedure di gara, etc.

Il diritto di accesso documentale è il diritto di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto e attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può essere presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Diversa è invece la disciplina contenuta nel d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 relativamente al cosiddetto accesso civico.

Si tratta di uno strumento che ha il chiaro fine di tutelare, massimizzare e valorizzare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa, sull’assunto che la possibilità di visionare gli atti garantisce un controllo diffuso dei cittadini sull’attività amministrativa stessa. Si distinguono l’accesso civico semplice e quello generalizzato. Il primo riguarda i documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, mentre il secondo riguarda i dati e i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.