Informazioni ambientali
Censimento Amianto
La normativa Nazionale (Legge 257 del 1992, n. 257 - DM 6/9/1994) e Regionale (LR 17/2003 - D.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005 - PRAL) prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il proprietario dell'immobile deve comunicare alla ATS i dati relativi alla presenza di amianto, compilando il Modulo.
Inoltre deve attuare il programma di manutenzione e controllo che implica una serie di adempimenti, descritti nelle "Indicazioni" che possono essere scaricate QUI.
La UOC Salute e Ambiente si occupa della gestione del censimento dell'amianto e dell' aggiornamento del Registro Regionale Amianto Lombardia coordinandosi con le Strutture territoriali Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.
La mancata comunicazione alla ATS della presenza di materiali contenenti amianto è sanzionata ai sensi di legge.
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In Pubblicazione dal:19/12/2017 al: 31/12/2022
Stato : Pubblicata
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