Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
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Accesso civico
generalizzato
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normativa di riferimento
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D.Lgs. n. 33/2013
art. 5, comma 2 e art. 5-bis
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accesso rispetto al soggetto
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ILLIMITATO
chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
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accesso rispetto all’oggetto
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LIMITATO
sono accessibili i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
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oggetto
dell’accesso
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documenti e dati (esclusa qualsiasi attività aggiuntiva di elaborazione dei dati).
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necessità di motivare la richiesta
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no
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risposta motivata
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si, nei casi di diniego, differimento, limitazione.
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richiesta
indirizzata a
(allegando copia del documento di identità in corso di validità)
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- Ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti
- o Ufficio relazioni con il Pubblico (URP)
L’istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- direttamente presso gli uffici protocollo;
- tramite il servizio postale;
- tramite posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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coinvolgimento controinteressati
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si
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ricorso al giudice amministrativo
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si
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organismo con funzioni consultive o di deflazione del contenzioso
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Difensore Civico competente territorialmente
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Termini procedurali dell’accesso civico generalizzato
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al contro interessato, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a mettere a disposizione del richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove la richiesta di accesso civico sia stata accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere messi a disposizione del richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al responsabile della Trasparenza ATS, o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).