
L’art. 9 della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2022 ha introdotto nuove misure per favorire gli assistiti che hanno usufruito, in regime di esenzione da reddito, di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.
È differito al 31 dicembre 2023 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora entro il 31 dicembre 2022 sia stata notificata al soggetto interessato l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket.
Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
È differito al 30 aprile 2024 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia stata notificata al soggetto interessato l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket.
Decorso inutilmente il termine del 30 aprile 2024, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
È differito al 31 dicembre 2023 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora nel corso dell’anno 2021, sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.
Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente ATS procede alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
È differito al 31 dicembre 2023 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro il 31 dicembre 2022 sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.
Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente ATS procede alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
È differito al 30 aprile 2024 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.
Decorso inutilmente il termine del 30 aprile 2024, la competente ATS procede alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
È differito al 31 dicembre 2023 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora nel corso dell’anno 2021, sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.
Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente ATS procede alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
Qualora non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2022, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2023, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell’importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati.
Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente ATS procede al recupero dell’importo del ticket, nonché all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
All’assistito che s’impegna a corrispondere quanto dovuto non sono addebitate le spese del procedimento. Non sono altresì addebitati gli interessi legali in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’impegno ad estinguere il debito. Qualora invece l’interessato paghi oltre il termine di trenta giorni oppure ottenga il beneficio della rateizzazione, devono essere corrisposti gli interessi legali maturati a decorrere dalla sottoscrizione dell’impegno a corrispondere gli importi indicati dall’ATS competente e sino alla completa estinzione del debito.
L’ammontare del ticket dovuto è calcolato senza procedere allo scorporo delle prestazioni per le quali sono previste altre esenzioni.
Per l’applicazione delle esenzioni da reddito si fa riferimento alle soglie definite a livello regionale.
Per chiedere di regolarizzare la propria posizione utilizzare il modulo presente nel box documentale
Per informazioni e chiarimenti utilizzare uno dei seguenti canali:
- e-mail a: controlloesenzioni@ats-milano.it
- numero telefonico: 02.8578.8089 (attivo da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00)