SCAMBI ED ESPORTAZIONI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Il commercio di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano è regolamentato in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
Paesi dell’Unione Europea (Scambi)
Devono essere rispettate le stesse norme previste per il commercio in ambito nazionale e più precisamente:
- Regolamento (CE) n. 852/2004
- Regolamento (CE) n. 853/2004
Paesi terzi (Esportazioni)
I singoli Stati stabiliscono distintamente i requisiti e le procedure per l’esportazione, in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti. In alcuni casi i requisiti richiesti sono frutto di accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea ed il Paese di destinazione delle esportazioni.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per il commercio nella Unione Europea e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi Regolamento (CE) n. 853/2004).
Di seguito indicazioni utili per le imprese del territorio per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.
La nota DGISAN 0023661-04/06/2018 descrive le modalità operative per la gestione delle liste di stabilimenti abilitati all’export verso Paesi Terzi.
GESTIONE DELLE NUOVE DOMANDE DI INSERIMENTO DI UNO STABILIMENTO IN LISTA EXPORT
Le imprese interessate devono:
- presentare al Dipartimento Veterinario dell’ATS competente per territorio, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, la richiesta di iscrizione per ogni stabilimento, utilizzando il modello predisposto dal Ministero della Salute di cui Allegato 1 e scaricabile QUI
La documentazione deve essere compilata:
- in formato elettronico,
- gli allegati devono essere datati e firmati dalla persona responsabile di redigere la documentazione,
- identificati mediante il numero di riconoscimento.
Solo nel caso in cui il Paese Terzo in questione chieda che i documenti siano trasmessi in originale, sarà necessario far pervenire gli stessi al competente Ufficio del Ministero (Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Uff. 2 - via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma) pena la non validità della richiesta.
INSERIMENTO DI STABILIMENTI IN TALUNE LISTE EXPORT
Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute, e per alcuni Paesi Terzi (Stati Uniti d’America, Giappone, Federazione Russa) o della Repubblica Popolare Cinese.
RICERTIFICAZIONE ANNUALE PER MANTENIMENTO STABILIMENTO IN LISTE EXPORT
Tutti gli stabilimenti che risultano iscritti in almeno uno degli elenchi del Ministero della Salute, o direttamente gestiti da Paesi Terzi (es. Cina; Filippine; Brasile; etc.), sono verificati mediante l’esecuzione di un sopralluogo, svolto da personale veterinario dell’ATS, per la verifica della conformità ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di Campionamento e la compilazione del “Verbale di sopralluogo “.
Il suddetto mantenimento è inoltre condizionato al versamento entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del responsabile dello stabilimento, della pertinente tariffa annuale (100,00 €) di cui al D.lgs. 19 novembre 2008, n.194.
Le modalità di pagamento della predetta tariffa sono state stabilite con successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2011 art. 7,comma 6. Tale decreto individua il conto corrente postale n. 11281011 sul quale effettuare il versamento di cui all’allegato A, sezione 7 del D.lgs. 194/2008 e prevede l’invio di copia della ricevuta di versamento al Ministero della Salute. Si precisa, inoltre, che il pagamento può essere effettuato anche con bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN IT 32 Y 07601 032 000000 11281011 afferenti al predetto conto corrente intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE (ex VITERBO).
Per tale ultima modalità di versamento, si segnala che non è ritenuta valida la comunicazione di disposizione di pagamento del bonifico ma solo la ricevuta di conferma dell’avvenuta esecuzione dello stesso da cui risultino il numero IBAN ed il beneficiario.
Si rappresenta che nella causale di versamento dovranno essere chiaramente indicati il numero di riconoscimento “CE IT” dello stabilimento e l’anno al quale si riferisce il versamento.
Per ottemperare all’obbligo di notifica del pagamento, a decorrere dal corrente anno 2018 e per i futuri anni, è stato attivato il Progetto SINVSA – Sezione: pagamenti tariffe export - che consentirà alle aziende di inserire autonomamente le informazioni relative ai versamenti effettuati anche per gli anni precedenti. Si rappresenta che ogni singola ditta dovrà accreditarsi al Sistema SINVSA compilando l'apposito modulo disponibile nel portale Vetinfo all’interno della sezione “Richiesta Abilitazione - Richiesta account delegato impresa export” (in alto a sinistra). Si precisa che durante la compilazione del suddetto modulo dovrà essere indicato il motivo REGISTRAZIONE PAGAMENTI TARIFFE EXPORT.
L’attivazione a regime del progetto SINVSA consentirà al Ministero della Salute di verificare annualmente i pagamenti effettuati dalle aziende e, pertanto, non sarà più necessario inviare copia del versamento della tariffa all’indirizzo di posta elettronica del Ministero della Salute: Export.alimenti@sanita.it.
PAESI PER I QUALI È PRESENTE UN MODELLO UFFICIALE DI CERTIFICATO VETERINARIO
I modelli ufficiali dei certificati veterinari per l’esportazione di alimenti di origine animale verso Paesi Terzi sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute che provvede al loro aggiornamento.
PAESI CHE NON RICHIEDONO LA PREVENTIVA ISCRIZIONE IN UN ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI E/O PER I QUALI NON È PRESENTE UN MODELLO UFFICIALE DI CERTIFICATO VETERINARIO
Nel caso in cui i prodotti da esportare siano destinati ad un Paese terzo per cui non esistono liste e/o non esistono modelli ufficiali di certificato, è possibile che:
• il Paese terzo non consenta l’importazione di tutti o di alcuni alimenti di origine animale,
• il Paese terzo ammetta l’importazione solo a certe condizioni,
• il Paese terzo ammetta l’importazione senza particolari condizioni.
In questi casi è opportuno che la ditta interessata all’esportazione prenda direttamente contatto con il proprio riferimento (importatore, intermediario, Ambasciata/Consolato del paese terzo, ecc.) nel Paese di destinazione al fine di verificare preventivamente le eventuali condizioni e la presenza di un modello di certificato richiesto dalle Autorità sanitarie di quel Paese.
Una volta acquisite queste informazioni, l’interessato potrà prendere contatto con il competente Dipartimento Veterinario al fine di verificare la possibilità effettiva di procedere alla spedizione.
Per informazioni:
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale:
-UOC Impianti Industriali e Supporto all’Export
-UOC Igiene Alimenti di origine animale
Segrate, Via Amendola, 3
Tel.: 02/85789713
Mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it
PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it
DIMENSIONE DELLA QUALITA' | Area della Prevenzione: sicurezza alimentare |
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INDICATORE | n. certificati rilasciati entro 48 ore dalla richiesta / n. certificazioni richieste dagli operatori economici e cittadini/utenti |
STANDARD DI QUALITA' | Certificazioni veterinarie rilasciate entro 48 ore, inerenti attività rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare. ( ≥ 90 % ) |