Tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza prima del 31/03/2022, sono state prorogate sino a tale data.
Nulla è variato riguardo alla responsabilità del cittadino di comunicare tempestivamente all’ASST di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell’attestato di esenzione. Terminato il periodo di proroga, il rinnovo delle esenzioni dovrà avvenire secondo le consuete modalità.
Elenco delle esenzioni prorogate al 31/3/2022
E01 | Età superiore a 65 anni | Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 36.151,98 |
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E03 | Pensione sociale | Titolare di pensione (assegno) sociale e loro familiari a carico |
E04 | Pensione minima ed età superiore a 60 anni | Titolare di pensione minima con reddito lordo dell’anno precedente non superiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico |
E05 | Età superiore a 65 anni | Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 38.500,00 |
E14 | Età uguale o superiore a 66 anni | Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 18.000,00 |
E30 | Affetto da patologia cronica | Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 46.600,00, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare |
E40 | Affetto da malattia rara | Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 46.600,00, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare |
Le esenzioni E02, E12, E13, E30 e E40 possono essere rinnovate anche in Farmacia. In Farmacia è anche possibile registrare per la prima volta una nuova autocertificazione.
HAI UN’ESENZIONE PER REDDITO E02, E12, E13? ECCO COSA CAMBIA
Le esenzioni autocertificate non si rinnovano automaticamente e scadono il 31 marzo.
In particolare l’esenzione nazionale E02 mantiene la durata annuale
Le esenzioni E12 ed E13 hanno una durata massima biennale
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (stato di disoccupazione, cassa integrazione straordinaria, mobilità)
I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se non fiscalmente a carico e con residenze diverse.
E02 |
disoccupato |
Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico |
E12 |
disoccupato |
Reddito del nucleo familiare fiscale complessivo lordo dell’anno precedente non superiore a € 27.000,00 |
E13 |
Lavoratori in mobilità/ cassa integrazione straordinaria |
Retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti da circolare INPS |
DOVE CHIEDERE IL RINNOVO