ATS Città Metropolitana di Milano per garantire un agevole accesso ai cittadini si avvale delle ASST presenti sul proprio territorio per il rilascio della modulistica necessaria a garantire l’assistenza sanitaria all’estero.
Si riportano di seguito i link delle ASST:
- ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
- ASST SANTI PAOLO E CARLO
- ASST NIGUARDA
- ASST LODI
- ASST MELEGNANO MARTESANA
- ASST NORD
- ASST OVEST MILANO
- ASST RHODENSE
I cittadini, assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che si recano nei Paesi dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera hanno diritto all’assistenza sanitaria in modo diverso a seconda delle motivazioni del soggiorno.
Temporaneo soggiorno – turismo
Il cittadino ha diritto a ricevere prestazioni sanitarie urgenti o medicalmente necessarie esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che è il retro della Tessera Sanitaria.
Qualora sia sprovvisto della Tessera Sanitaria, può richiedere alla propria ASST un certificato sostitutivo della TEAM.
L'assistenza viene erogata alle condizioni e modalità previste nel paese ospitante, compresa l'eventuale compartecipazione alla spesa, che resta in capo al cittadino.
Qualora il cittadino abbia pagato in toto la prestazione, al rientro può chiedere il rimborso alla propria ASST
Soggiorno per lungo tempo – cambio residenza
I lavoratori di diritto italiano distaccati, gli studenti e i pensionati che hanno spostato la residenza in uno Stato UE/SEE/Svizzera possono ottenere l'assistenza sanitaria completa, con diritto all’iscrizione presso l'organismo sanitario del paese ospitante, attraverso la presentazione del documento portabile S1, rilasciato dalla ASST competente.
Nei restanti Paesi, l’assistenza sanitaria è garantita solo ai cittadini che vi si recano per motivi di lavoro o in quanto titolari di borse di studio o familiari delle suddette categorie. Anche in questo caso il cittadino/il datore di lavoro deve rivolgersi all’ASST competente per il rilascio dell’apposito attestato di cui all’art. 15 DPR 618/80.
Il rimborso delle spese sostenute, a fronte di Attestato ex art. 15 DPR 618/80, dovrà essere chiesto, in via esclusiva, entro 90 giorni dal pagamento dell’ultima fattura – termine perentorio – alle Rappresentanze diplomatiche italiane del luogo (Consolato o Ambasciata) .
Per prestazioni per malattie di lunga durata, per gravidanza e per minori in età pediatrica, può essere presentata un’unica domanda di rimborso per i costi sostenuti in un semestre, massimo in un anno
Il rimborso:
- potrà riferirsi a spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto;
- potrà riguardare anche i costi sostenuti dalla ditta a nome e per conto del titolare;
- dovrà pervenire per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana del luogo al Ministero della Salute per i residenti all’estero o all’ATS (cureestero@ats-milano.it) per i residenti nel proprio ambito territoriale.
Al di fuori delle suddette casistiche, non è prevista alcuna assistenza sanitaria né alcun rimborso da parte dello Stato italiano.
Assistenza Transfrontaliera
La Direttiva europea 24/2011 introduce il concetto della libertà di scelta da parte del cittadino di rivolgersi a strutture di altro Paese UE per fruire di prestazioni sanitarie.
Il cittadino può utilizzare l’assistenza transfrontaliera solo per le prestazioni sanitarie ottenibili con il SSN, con esclusione dei servizi di assistenza di lunga durata, i trapianti e le vaccinazioni contro le malattie contagiose.
Per le seguenti prestazioni è prevista l’autorizzazione preventiva: (domanda autorizzazione preventiva)
- ricovero con 1 notte di degenza
- prestazioni di day surgery individuate all’interno dell’allegato 6A del DPCM 12 gennaio 2017 (DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria)
- prestazioni di chirurgia ambulatoriale indicate nell’allegato 6B del DPCM 12 gennaio 2017 (prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime ambulatoriale)
- prestazioni terapeutiche e di diagnostica strumentale che richiedono l’utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose come per esempio la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare.
La domanda per autorizzazione preventiva (scarica il modulo A284-GM033 in calce) deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- prescrizione del medico su ricettario SSN oppure
- prescrizione del medico o di altro professionista abilitato in altro Stato UE contenente gli elementi essenziali per l’identificazione del paziente, del prescrittore con qualifica professionale, dati di contatto diretto, indicazione dello Stato membro in cui esercita la professione, firma originale leggibile e data di emissione, indicazione della prestazione sanitaria
- documentazione clinica
- eventuale documentazione che legittimi la presentazione della domanda per conto altrui
La domanda va inoltrata all’indirizzo e-mail CureEstero@ats-milano.it
La richiesta di rimborso (scarica il modulo A284-GM034 in calce) per le spese sostenute a seguito di prestazioni Transfrontaliere effettuate dopo autorizzazione preventiva o rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e non soggette ad autorizzazione preventiva, deve essere inoltrata dal cittadino entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni e deve essere corredata da:
- prescrizione medica con data antecedente l’esecuzione della prestazione (se non già presentata in sede di richiesta autorizzazione)
- certificazione in originale del trattamento erogato con diagnosi di dimissione o referto dell’esame diagnostico effettuato
- traduzione in lingua italiana della documentazione sanitaria e di spesa
- fatture quietanzate
La domanda di rimborso va inoltrata all’indirizzo e-mail CureEstero@ats-milano.it
Cure programmate di alta specializzazione
I cittadini iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario italiano possono fruire di cure di alta specializzazione all’estero per prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia oppure non ottenibili in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
Per ottenere le prestazioni all’estero, il cittadino deve preventivamente presentare ad ATS specifica domanda (scarica il modulo A284-GM030 in calce) con i relativi allegati (proposta dello specialista di branca – che non deve essere lo stesso che effettuerà la prestazione – adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico con indicato il Centro estero. E’ considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato; documentazione clinica con indicata la data di ricovero/cura presso il Centro estero; copia documento d’identità; eventuale preventivo di spesa per le prestazioni in forma indiretta ovvero con anticipazione da parte del cittadino dei relativi oneri economici e rimborso da parte della ATS secondo le modalità previste dalla normativa vigente).
ATS chiederà una valutazione al Centro Regionale di Riferimento per la specifica patologia.
In base alla risposta del Centro Regionale verrà rilasciata o negata l’autorizzazione.
A fronte di parere favorevole da parte del Centro regionale di Riferimento ATS emetterà apposita modulistica per la copertura delle spese sanitarie se la prestazione viene erogata in forma diretta; procederà al rimborso in base alla normativa vigente se la prestazione viene erogata in forma indiretta
Una volta ottenuta la prestazione all’estero il cittadino potrà presentare domanda di rimborso (scarica il modulo A284-GM031 in calce) con i relativi allegati per le spese sanitarie rimaste a suo carico e per le spese di viaggio con il mezzo autorizzato.
ATS Città Metropolitana di Milano per garantire un agevole accesso ai cittadini si avvale delle ASST presenti sul proprio territorio anche per l’assistenza sanitaria degli stranieri.
Si riportano di seguito i link delle ASST:
- ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
- ASST SANTI PAOLO E CARLO
- ASST NIGUARDA
- ASST LODI
- ASST MELEGNANO MARTESANA
- ASST OVEST MILANO
- ASST NORD
- ASST RHODENSE
Temporaneo soggiorno – turismo
Il cittadino straniero proveniente da uno Stato dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) e dalla Svizzera in temporaneo soggiorno in Italia per ottenere prestazioni sanitarie deve esibire alla struttura erogatrice la Tessera Europea di Assicurazione Malattia in corso di validità o un certificato sostitutivo provvisorio della stessa del suo Paese di origine. I suddetti documenti danno diritto alle cure urgenti, alle cure indifferibili e alle cure medicalmente necessarie relativamente alla durata del soggiorno e alla natura delle prestazioni.
Il cittadino in temporaneo soggiorno, proveniente da uno Stato con convenzione bilaterale con l’Italia, ha diritto alle prestazioni urgenti a fronte di modulistica emessa dal Paese di provenienza.
Il cittadino privo di apposita modulistica o che proviene da un Paese extra UE non in convenzione con l’Italia deve pagare la prestazione e chiedere il rimborso alla sua assicurazione privata.
Soggiorno permanente (superiore a 3 mesi)
L’assistenza sanitaria ai cittadini provenienti da uno Stato dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) e dalla Svizzera che soggiornano in Italia per periodi superiori a 3 mesi è data da:
- iscrizione obbligatoria al SSN (es. lavoratore, familiare a carico di lavoratore, titolare di attestazione anagrafica permanente, titolare di documento portabile S1, …..),
- iscrizione volontaria con pagamento di contributo (per i cittadini che non godono di assistenza sanitaria nello Stato d’origine, sono in possesso di residenza anagrafica, ma non hanno i titoli per accedere alla iscrizione obbligatoria e non hanno un’assicurazione privata)
L’assistenza sanitaria ai cittadini provenienti da Paesi extra UE che soggiornano in Italia per periodi superiori a 3 mesi è data da:
- iscrizione obbligatoria al SSN (es. i titolari di permesso di soggiorno per lavoro, asilo, apolidia, titolari di apposita modulistica emessa da uno Stato in convenzione bilaterale con l’Italia, .…)
- iscrizione volontaria con pagamento di contributo (es. i titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva,….)
Per alcune particolari categorie di cittadini (es. minori irregolari, minori soggiornanti per recupero psicofisico, cittadini per i quali è stata presentata domanda di emersione/regolarizzazione, ecc.) è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR, senza assegnazione del medico.
Alcune categorie di cittadini provenienti da Paesi extra UE, regolarmente soggiornanti, non sono iscritti e non sono iscrivibili al Servizio Sanitario Nazionale e devono avere un’assicurazione privata che copra eventuali prestazioni sanitarie:
- cittadini con visto d’ingresso inferiore o pari a 3 mesi (es. turismo, affari, …)
- cittadini esenti dall'obbligo di visto d’ingresso nell’area Schengen per soggiorni di durata massima di 90 giorni all’interno di un periodo di 180 gg. (es. cittadini che provengono dall’Albania, El Salvador, Ucraina…)
Ai cittadini provenienti da Paesi extra UE, irregolarmente soggiornanti, e quindi non iscrivibili al Servizio Sanitario Nazionale, se privi di risorse economiche sufficienti, sono assicurate le cure urgenti ed essenziali, ancorchè continuative per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, attraverso il rilascio di attestazione STP.
I cittadini provenienti da Paesi extra UE che entrano in Italia con l’unico scopo di farsi curare, devono avere un visto d’ingresso per cure mediche, devono aver già scelto la struttura presso cui farsi curare e devono aver già versato, a titolo di cauzione, un importo pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste.
Come regola generale il cittadino italiano che sposta la residenza all’estero perde il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia, sia all’estero.
Uniche eccezioni sono i lavoratori di diritto italiano in distacco all’estero e i pensionati di diritto italiano.
Questi cittadini prima di lasciare l’Italia devono chiedere all’ASST di ultima residenza l’apposita modulistica che garantisce nel Paese di nuova residenza l’assistenza sanitaria a carico dell’Italia e alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato.
Durante temporanei rientri in Italia, hanno diritto a forme diverse di assistenza sanitaria a seconda della durata del rientro (per i lavoratori se inferiore o superiore ai 30 giorni) o della modalità di fatturazione dello Stato estero (per i pensionati che risiedono in Stati che fatturano al costo o a forfait), sempre rivolgendosi all’ASST di ultima residenza.
Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero che non rientrano nelle suddette eccezioni, durante temporanei rientri in Italia hanno diritto, facendone richiesta all’ASST di temporaneo domicilio, alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a condizione che non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
I cittadini AIRE assicurati dai Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta in Italia